L’Europarlamento approva il meccanismo di salvaguardia di Schengen: la Commissione potrà “in casi eccezionali” ripristinare i visti per i Paesi extra Ue a cui era stata concessa l’abolizione.
NOTA:
L’Europarlamento ha approvato nella plenaria di Strasburgo il “meccanismo di salvaguardia” al Trattato di Schengen che consente in casi eccezionali il ripristino dei visti per cittadini dei Paesi terzi per cui sono stati aboliti.
Incaricata di valutare i requisiti e di decidere in merito sarà la Commissione europea, dopo aver informato il Consiglio e il Parlamento Ue.
Il regolamento, approvato con 328 voti a favore, 257 contrati e 46 astenuti, consente la sospensione della liberalizzazione dei visti “come ultima risorsa” in situazioni in cui si registri un “sostanziale e improvviso aumento” di immigrati irregolari e richieste di asilo infondate, in un periodo di sei mesi.
Il provvedimento era in discussione da anni, ma era stato sollecitato lo scorso anno da sei Paesi (Belgio, Lussemburgo, Germania, Francia, Austria e Olanda) dopo il boom di domande dai cittadini dei Balcani, per la crisi verificatasi a seguito dell’abolizione dei visti temporanei concessa a Montenegro, Serbia ed ex Repubblica jugoslava di Macedonia nel dicembre 2009 e a Bosnia-Erzegovina e Albania nel dicembre 2010.
“Spero tanto di non dover sperimentare situazioni che possano portare ad una sospensione della facilitazione dei visti – ha commentato il commissario Ue agli Affari interni, Cecilia Malmström – ma sono anche convinta che avere la possibilità di innescare questo ‘freno di emergenza’ aiuterà ad aumentare la fiducia degli Stati membri nella governance e in future liberalizzazioni dei visti”. Il regolamento, frutto di un accordo con gli Stati membri, per diventare operativo dovrà essere adottato dal Consiglio Ue e poi essere pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione.
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 12 settembre 2013 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 539/2001 del Consiglio che adotta l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne e l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini sono esenti da tale obbligo.
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 12 settembre 2013 (COM(2011)0290 – C7-0135/2011 – 2011/0138(COD))
(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)
Il Parlamento europeo,
– vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2011)0290),
– visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 77, paragrafo 2, lettera a), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C7-0135/2011),
– visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
– visto l'impegno assunto dal rappresentante del Consiglio, con lettera del 18 luglio 2013, di approvare la posizione del Parlamento europeo, in conformità dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
– visto l'articolo 55 del suo regolamento,
– visti la relazione della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni e il parere della commissione per gli affari esteri (A7-0139/2013),
1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;
2. chiede alla...
(…)
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