Misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca.
Decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104
Pubblicato in Gazzetta ufficiale n. 214 del 12 settembre 2013
Convertito, con modificazioni, con legge 8 novembre 2013, n. 128, in GU n. 264 del 11 novembre 2013
Vai al testo coordinato degli artt. 7, 9 e 16
Articolo estratto
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Art. 9
(Durata del permesso di soggiorno per la frequenza a corsi di studio o per formazione)
1. All’articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 25 luglio 1998. n. 286, la lettera c) è sostituita dalla seguente:
“c) inferiore al periodo di frequenza, anche pluriennale, di un corso di studio o per formazione debitamente certificata, fatta salva la verifica annuale di profitto;”.
2. Entro sei mesi dall’entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, si provvede all’adeguamento del regolamento adottato ai sensi dell’articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286. La disposizione di cui al comma 1 si applica a decorrere dal quindicesimo giorno successivo all’entrata in vigore delle predette norme regolamentari di adeguamento.
3. Dal presente articolo non possono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
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