Legge n. 92/2012 (c.d. riforma lavoro) – modifiche all’artt. 70 e ss. del d.lgs. n. 276/2003 – lavoro accessorio e permesso di soggiorno – indicazioni operative per il personale ispettivo.

Ministero del lavoro e delle politiche sociali
Direzione generale per l’attività ispettiva
Circolare n. 4 del 18 gennaio 2013

(NDR: sulla utilizzabilità del lavoro accessorio ai fini della determinazione del reddito in sede di rilascio o rinnovo del permesso di soggiorno, si segnala anche la circolare Inps n. 49 del 29/03/2013 che stabilisce: “Per quanto attiene i lavoratori stranieri, l’importante innovazione, introdotta dal nuovo comma 4 dell’art. 70, consiste nell’inclusione del reddito da lavoro accessorio ai fini della determinazione del reddito complessivo necessario per il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno, caratterizzandosi per la sua funzione esclusivamente integrativa. Rimane fermo quanto previsto nella circolare n. 44/2009 secondo cui per quanto riguarda i cittadini extracomunitari il reddito da lavoro occasionale accessorio da solo, in considerazione della natura occasionale delle prestazioni e dei limiti reddituali richiesti per l’ottenimento del titolo di soggiorno (importo annuo dell’assegno sociale, pari per il 2013 a 439,00 € mensili), non è utile ai fini del rilascio o rinnovo dei titoli di soggiorno per motivi di lavoro”).

 
Le modifiche in materia di lavoro accessorio dettate dalla L. n. 92/2012 hanno comportato, da un lato, una forte semplificazione dello strumento e, dall’altro, uno snellimento del relativo quadro normativo attraverso l’eliminazione delle causali soggettive e oggettive che consentivano il ricorso all’istituto, sostituite con una disposizione che prevede limiti di carattere essenzialmente economico. In relazione a tali modifiche si forniscono le principali indicazioni di carattere operativo volte a consentire un corretto svolgimento dell’attività di vigilanza da parte del personale ispettivo. Campo di applicazione Il nuovo art. 70 del D.Lgs. n. 276/2003 prevede che “per prestazioni di lavoro accessorio si intendono attività lavorative di natura meramente occasionale che non danno luogo, con riferimento alla totalità dei committenti, a compensi superiori a 5.000 euro nel corso di un anno solare, annualmente rivalutati sulla base della variazione...
 
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