Elenco delle autorità competenti autorizzate a consultare direttamente i dati inseriti nel sistema d’informazione Schengen di seconda generazione.
Elenco delle autorità competenti autorizzate a consultare direttamente i dati inseriti nel sistema d’informazione Schengen di seconda generazione a norma dell’articolo 31, paragrafo 8 del regolamento (CE) n. 1987/2006 e dell’articolo 46, paragrafo 8 della decisione 2007/533/GAI del Consiglio sull’istituzione, l’esercizio e l’uso del sistema d’informazione Schengen di seconda generazione
Pubblicato in Gazzetta ufficiale dell’Unione europea del 9 aprile 2013 C 103/1
Base giuridica
L’articolo 31, paragrafo 8 del regolamento (CE) n. 1987/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, sull’istituzione, l’esercizio e l’uso del sistema d’informazione Schengen di seconda generazione (SIS II) ( 1 ) (“regolamento SIS II”), e l’articolo 46, paragrafo 8 della decisione 2007/533/GAI del Consiglio, del 12 giugno 2007, sull’istituzione, l’esercizio e l’uso del sistema d’informazione Schengen di seconda generazione (SIS II) ( 2 ) (“decisione SIS II”) prevedono che gli Stati membri inviino all’organo di gestione un elenco delle proprie autorità competenti autorizzate a consultare direttamente i dati inseriti nel SIS II a norma dei detti strumenti giuridici, e delle eventuali modifiche apportate all’elenco. L’elenco deve indicare: (i) ciascuna autorità, (ii) i dati che tale autorità può consultare, e (iii) a quali fini.
Autorità...
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