Disposizioni concernenti la comunicazione alle autorità di pubblica sicurezza dell'arrivo di persone alloggiate in strutture ricettive.
Decreto del Ministro dell’interno del 7 gennaio 2013
Pubblicato in Gazzetta ufficiale n. 14 del 17 gennaio 2013
IL MINISTRO DELL'INTERNO
Visto l'art. 109 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, nonché il relativo regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635;
Vista la legge 1° aprile 1981, n. 121;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;
Vista la legge 30 settembre 1993, n. 388 di ratifica della Convenzione del 19 giugno 1990, di applicazione dell'accordo di Schengen del 14 giugno 1985, che, all'art. 45, contiene l'impegno delle Parti contraenti di adottare tutte le misure necessarie per garantire che:
«a) il responsabile di una struttura che fornisce alloggio o il suo preposto vigilino affinché gli stranieri alloggiati, compresi i cittadini delle altre Parti contraenti e di altri Stati membri delle Comunità europee eccettuati i coniugi o i minorenni che li accompagnano o i membri di un gruppo,...
(…)
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