L. n. 92/2012 — licenziamento per giustificato motivo oggettivo — licenziamento disciplinare — convalida dimissioni o risoluzione consensuale del rapporto - comunicazione CO — sanzioni.

Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Direzione generale per l’attività ispettiva
Nota del 12 ottobre 2012

 
Le novità introdotte dalla L. n. 92/2012 in ordine ai licenziamenti per giustificato motivo oggettivo (art. 1, comma 40), ai licenziamenti disciplinari (art. 1, comma 41) e alla procedura di convalida delle dimissioni e della risoluzione consensuale del rapporto (art. 4, commi 16-22), richiedono alcuni approfondimenti in ordine all`obbligo di comunicare al Centro per l`impiego la cessazione del rapporto di lavoro “entro i cinque giorni successivi” (art. 21 della L. n. 264/ 1949). Da un lato, infatti, ai sensi dell’art. 1, comma 41, della L. n. 92/2012, "il licenziamento intimato all'esito del procedimento disciplinare di cui all'articolo 7 della legge 20 maggio 1970, n. 300, oppure all’esito del procedimento di cui all’articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604, come sostituito dal comma 40 del presente articolo, produce effetto dal giorno della comunicazione con cui il procedimento medesimo è stato avviato, salvo l’eventuale diritto del...
 
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