Rettifica della decisione 2012/308/PESC del Consiglio, del 26 aprile 2012, relativa all’adesione dell’Unione europea al trattato di amicizia e cooperazione nel sud-est asiatico (Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 154 del 15 giugno 2012)
Pubblicata in Gazzetta ufficiale dell’Unione europea dell’1 agosto 2012 n. L 205/19
A pagina 10, Strumento di adesione dell’Unione europea al trattato di amicizia e cooperazione nel sud-est asiatico
a) secondo considerando:
anziché: «CONSIDERANDO che l’articolo 18, terzo comma, del suddetto trattato, come modificato dall'articolo 1 del citato terzo protocollo, stabilisce che le organizzazioni regionali i cui membri sono esclusivamente Stati sovrani possono aderire al trattato previo accordo di tutti gli Stati del sud-est asiatico, segnatamente il Brunei Darussalam, il Regno di Cambogia, la Repubblica di Indonesia, la Repubblica democratica popolare del Laos, la Malaysia, l’Unione di Myanmar, la Repubblica delle Filippine, la Repubblica di Singapore, il Regno di Thailandia e la Repubblica socialista del Vietnam,»,
leggi: «CONSIDERANDO che l’articolo 18, terzo comma, del suddetto trattato, come modificato dall’articolo 1 del citato terzo protocollo, stabilisce che gli Stati fuori del sud-est asiatico e le organizzazioni regionali i...
(…)
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