Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita.

Legge 28 giugno 2012, n. 92
Pubblicata in Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 153 del 3 luglio 2012 - Suppl. Ordinario n.136

 
Parti estratte Art. 1 (...) 32. Al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, sono apportate le seguenti modificazioni: a) l'articolo 70 è sostituito dal seguente: «Art. 70 (Definizione e campo di applicazione). - 1. Per prestazioni di lavoro accessorio si intendono attività lavorative di natura meramente occasionale che non danno luogo, con riferimento alla totalità dei committenti, a compensi superiori a 5.000 euro nel corso di un anno solare, annualmente rivalutati sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati intercorsa nell'anno precedente. Fermo restando il limite complessivo di 5.000 euro nel corso di un anno solare, nei confronti dei committenti imprenditori commerciali o professionisti, le attività lavorative di cui al presente comma possono essere svolte a favore di ciascun singolo committente per compensi non superiori a 2.000 euro, rivalutati annualmente ai sensi del presente comma. - 2. Le...
 
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