Decisione che determina il secondo gruppo di regioni per l’inizio delle attività del sistema d’informazione visti (VIS).
Decisione di esecuzione della Commissione del 24 aprile 2012
[notificata con il numero C(2012) 2505] (2012/274/UE)
Pubblicata in Gazzetta ufficiale dell’Unione europea del 24 maggio 2012 n. L 134/20
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n, 767/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, concernente il sistema di informazione visti (VIS) e lo scambio di dati tra Stati membri sui visti per soggiorni di breve durata (regolamento VIS) (1), in particolare l`articolo 48, paragrafo 4,
considerando quanto segue:
(1) L’articolo 48 del regolamento (CE) n. 767/2008 prevede un’applicazione progressiva delle attività del VIS. Con decisione 2010/49/CE (2) la Commissione ha determinato le prime regioni per l’inizio delle attività del VIS. Tenuto conto che l’11 ottobre 2011 il VIS è entrato in funzione, occorre determinare il secondo gruppo di regioni in cui i dati da inserire nel VIS, compresi le fotografie e i dati relativi alle impronte digitali, devono essere raccolti e trasmessi al VIS per tutte le domande di visto nella regione interessata.
(2) Ai sensi...
(…)
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