Elenco delle autorità competenti il cui personale debitamente autorizzato ha accesso al sistema di informazione visti (VIS) ai fini dell’inserimento, della modifica, della cancellazione e della consultazione dei dati.

Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea C 79/05 del 17 marzo 2012
 
I. Base giuridica Ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 3, del regolamento CE) n. 767/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, concernente il sistema di informazione visti (VIS) e lo scambio di dati tra Stati membri sui visti per soggiorni di breve durata (regolamento VIS) (1), ogni Stato membro designa le autorità competenti il cui personale debitamente autorizzato ha accesso al VIS ai fini dell’inserimento, della modifica, della cancellazione e della consultazione dei dati e comunica alla Commissione l’elenco di tali autorità. La Commissione pubblica, entro tre mesi dall’entrata in funzione del VIS, un elenco consolidato delle autorità interessate, e, una volta all’anno, un elenco consolidato aggiornato. Il presente elenco consolidato si basa sugli elenchi di autorità comunicati dagli Stati membri al 12 gennaio 2012. II. Elenco consolidato delle autorità degli Stati membri il cui personale debitamente autorizzato ha accesso...
 
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