I Comuni e le Province del FVG devono promuovere la partecipazione dei cittadini stranieri alla vita pubblica locale.
Principi e norme fondamentali del sistema Regione – autonomie locali del Friuli Venezia Giulia
Legge regionale n. 1 del 9 gennaio 2006. Regione Friuli-Venezia Giulia
Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 2 del 11 gennaio 2006
Articoli estratti
ARTICOLO 3
(Vocazione internazionale)
1. I Comuni, le Province e la Regione, riconosciuta la vocazione internazionale e transfrontaliera che caratterizza le comunità del Friuli Venezia Giulia, valorizzano e promuovono i rapporti con le comunità locali di altri Stati, al fine di sostenere la cultura della pace e della civile convivenza e di incentivare lo sviluppo economico, culturale e sociale, anche attraverso la gestione comune di servizi e attività.
2. Gli enti locali e la Regione organizzano un sistema unitario di rapporti verso le altre regioni e gli Stati contermini, per accrescere la competitività del Friuli Venezia Giulia e per creare le condizioni materiali e relazionali a favore di forme istituzionali rafforzate di cooperazione transfrontaliera, interregionale e di integrazione europea.
3. Gli enti locali possono instaurare, ai sensi dell’articolo 12 del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 9 (Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione...
(…)
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