Modifiche al codice penale in materia di reati di opinione.
Legge 24 febbraio 2006, n. 85
Gazzetta ufficiale n. 60 del 13 marzo 2006
Testo in vigore dal: 28-3-2006
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1.
1. L'articolo 241 del codice penale è sostituito dal seguente:
«Art. 241 (Attentati contro l'integrità, l'indipendenza e l'unità dello Stato). - Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque compie atti violenti diretti e idonei a sottoporre il territorio dello Stato o una parte di esso alla sovranità di uno Stato straniero, ovvero a menomare l'indipendenza o l'unità dello Stato, e' punito con la reclusione non inferiore a dodici anni.
La pena e' aggravata se il fatto e' commesso con violazione dei doveri inerenti l'esercizio di funzioni pubbliche».
Art. 2.
1. L'articolo 270 del codice penale e' sostituito dal seguente:
«Art. 270 (Associazioni sovversive). - Chiunque nel territorio dello Stato promuove, costituisce, organizza o dirige associazioni dirette e idonee a sovvertire...
(…)
Segue nello spazio riservato agli abbonati
Contenuto completo visibile previo abbonamento
Se sei già abbonato a Immigrazione.it accedi al portale con le tue credenziali per proseguire.