Regione Sardegna. Istituzione del Garante regionale per l'infanzia e l'adolescenza.
Legge Regionale della Regione Sardegna del 7 febbraio 2011, n. 8
Bollettino Ufficiale della Regione Sardegna n. 5 del 18 febbraio 2011
Il Consiglio Regionale
ha approvato
Il Presidente della Regione
promulga
la seguente legge:
Art. 1
Istituzione del garante regionale per l'infanzia e l'adolescenza
1. La Regione autonoma della Sardegna istituisce presso il Consiglio regionale il garante regionale per l'infanzia e l'adolescenza, di seguito denominato Garante, al fine di assicurare sul territorio regionale la piena attuazione dei diritti e degli interessi riconosciuti ai bambini e alle bambine, ai ragazzi e alle ragazze in conformità a quanto previsto dalla Convenzione sui diritti del fanciullo, approvata a New York il 20 novembre 1989 e resa esecutiva con la legge 27 maggio 1991, n. 176 (Ratifica ed esecuzione della convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989) e dalla Convenzione europea sull'esercizio dei diritti dei fanciulli, adottata a Strasburgo il 25 gennaio 1996 e ratificata con la legge 20 marzo 2003, n. 77 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea...
(…)
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