Ridefinizione delle modalità per l'erogazione di buoni vacanze da destinare a interventi di solidarietà in favore delle fasce sociali più deboli.

Ridefinizione delle modalità di impiego delle risorse di cui all'articolo 10 della legge 29 marzo 2001, n. 135, come previsto dell'articolo 2, comma 193, lettera b) della legge 24 dicembre 2007, n. 244, per l'erogazione di buoni vacanze da destinare a interventi di solidarietà in favore delle fasce sociali più deboli e favorire la destagionalizzazione dei flussi turistici nei settori del turismo balneare, montano e termale.
Decreto del Ministro del turismo del 9 luglio 2010
Gazzetta Ufficiale n. 178 del 2 agosto 20101

 
Articolo estratto Art. 2 1. Per aventi diritto si intendono i nuclei familiari, i cui componenti siano cittadini italiani e dell'Unione europea residenti in Italia e gli extracomunitari con regolare permesso di soggiorno e residenza, che si trovino nella condizione socio-economica prevista dalla seguente tabella: omissis...
 
(…)
 
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