Regione Toscana - Istituzione del Garante per l’infanzia e l’adolescenza.
Legge regionale del 01 marzo 2010 n. 26
Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 14 del 9 marzo 2010
Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta
promulga
la seguente legge:
PREAMBOLO
Visto l’articolo 117, quarto comma della Costituzione;
Visto l’articolo 4, comma 1, lettera d), dello Statuto;
Vista la legge regionale 24 febbraio 2005, n. 41 (Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale);
Vista la convenzione sui diritti del fanciullo adottata a New York il 20 novembre 1989 e resa esecutiva con la legge 27 maggio 1991, 176;
Vista la convenzione europea sull’esercizio dei diritti dei minori, adottata dal Consiglio d’Europa a Strasburgo il 25 gennaio 1996;
Considerato quanto segue:
1. La Regione ritiene fondamento del vivere civile, la tutela e la salvaguardia dei diritti dei minori, anche migranti;
2. Il Garante per l’infanzia e l’adolescenza, quale organo autonomo, istituito presso il Consiglio regionale, è considerata la figura più idonea a garantire la promozione, la salvaguardia...
(…)
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