Nuova procedura in materia di esonero contributivo per i lavoratori distaccati negli Stati membri dell’UE.

Comunicato del Ministero del lavoro e delle politiche sociali - Direzione generale delle politiche previdenziali - Divisione II del 13 aprile 2010
 
Dal 1° maggio 2010 entrano in vigore le nuove disposizioni in materia di legislazione applicabile ai lavoratori che si spostano all’interno dell’Unione Europea, contenute nel titolo II del Regolamento (CE) n. 883/2004 (artt. da 11 a 16) e nel titolo II del Regolamento di applicazione n. 987/2009 (artt. da 14 a 21). Le nuove disposizioni (art. 12) hanno esteso la durata massima del distacco da dodici a ventiquattro mesi. Pertanto, il formulario E 101 sarà sostituito dal formulario A1, che potrà avere la durata di ventiquattro mesi, mentre il formulario E 102 verrà abolito. Nelle ipotesi in cui la durata del distacco, prevista in ventiquattro mesi, debba essere prorogata per particolari esigenze, si potrà richiedere l’applicazione dell’art. 16 del Regolamento (CE) 883/2004, il cui contenuto è analogo a quello dell’art. 17 del Regolamento (CE) 1408/1971. A questo proposito nulla è variato per quanto concerne la competenza, che rimane attribuita alle...
 
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