Assegno di maternità di base concesso dai Comuni (art. 74 del D.Lgs. 151/2001 già art 66 L. 448/1998 – D.P.C.M. 452/2000, artt. 10 e ss.): titoli di soggiorno validi per la concessione dell’assegno.

Circolare dell’INPS - Direzione centrale prestazioni a sostegno del reddito - Direzione centrale sistemi informativi e tecnologici - Ufficio legislativo del 9 marzo 2010, n. 35
 
1. Premessa È noto che, secondo quanto disposto dall’art. 74 del D.Lgs. 151/2001, comma 1, l’assegno di maternità dei Comuni è concesso alle cittadine non comunitarie residenti in Italia a condizione che le stesse, all’atto della presentazione della domanda, risultino in possesso della “carta di soggiorno” di cui all’art. 9 del D.Lgs. 286/1998. È noto, altresì, che la domanda di assegno dev’essere presentata nel termine perentorio di sei mesi dall’evento (parto o ingresso in famiglia del minore adottato o affidato), pena la perdita del diritto, e che, all’atto della presentazione della domanda stessa, la richiedente è tenuta a comprovare il possesso dei requisiti utili ai fini della concessione dell’assegno (art. 13 del D.P.C.M. 452/2000). Tanto premesso, fermo restando quanto previsto dalla circolare Inps n. 179 del 20.09.1999 circa la concessione dell’assegno da parte dei Comuni e la susseguente erogazione da...
 
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