Strategie di prevenzione della tratta di donne e bambini, vulnerabili allo sfruttamento sessuale

Risoluzione del Parlamento europeo del 17 gennaio 2006 sulle strategie di prevenzione della tratta di donne e bambini, vulnerabili allo sfruttamento sessuale
(2004/2216(INI))

 
Il Parlamento europeo, – visto la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (1) e, in particolare, l'articolo 5, comma 3, in base al quale "è proibita la tratta degli esseri umani", – vista la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo del 1948 e, in particolare, gli articoli 4 e 5, – viste le convenzioni e le dichiarazioni dell'ONU e, in particolare, gli articoli 5 e 6 della convenzione CEDAW del 1979 (Convenzione sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione nei confronti delle donne), – vista la Convenzione ONU sui diritti dell'infanzia, del 1989, che riguarda la tutela dei bambini contro ogni forma di sfruttamento sessuale e di violenza sessuale e mira a impedire il rapimento, la vendita o il traffico di bambini, – visto il protocollo addizionale della Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale per prevenire, reprimere e punire la tratta di persone, in particolare di donne e...
 
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