Regione Piemonte: Istituzione del Garante regionale per l'infanzia e l'adolescenza.

Legge regionale della Regione Piemonte del 9 dicembre 2009, n. 31
Bollettino ufficiale della Regione Piemonte 17 dicembre 2009, n. 50

 
Art. 1 (Istituzione del Garante regionale per l'infanzia e l'adolescenza) 1. La Regione, in attuazione dell'articolo 11, comma 2, dello Statuto e nel rispetto delle competenze degli enti locali, istituisce, presso il Consiglio regionale, il Garante regionale per l'infanzia e l'adolescenza (di seguito denominato Garante), al fine di assicurare sul territorio regionale la piena attuazione dei diritti e degli interessi riconosciuti ai bambini ed alle bambine, ai ragazzi e alle ragazze. 2. Il Garante svolge la propria attività in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e valutazione e non è sottoposto ad alcuna forma di controllo gerarchico e funzionale. Art. 2 (Funzioni) 1. Il Garante svolge le seguenti funzioni: a) promuove la conoscenza e l'affermazione dei diritti individuali, sociali e politici dell'infanzia e dell'adolescenza assumendo ogni iniziativa finalizzata alla loro concreta realizzazione; b) vigila sull'applicazione nel territorio regionale della Convenzione sui...
 
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