Decisione che modifica l'allegato 3, parte I, dell'Istruzione consolare comune relativamente all'obbligo del visto aeroportuale per i cittadini di paesi terzi.
Decisione del Consiglio del 22 dicembre 2009
(2009/1015/UE)
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 348/51 del 29 dicembre 2009
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il regolamento (CE) n. 789/2001 del Consiglio, del 24 aprile 2001, che conferisce al Consiglio competenze esecutive per quanto concerne talune disposizioni dettagliate e modalità pratiche relative all'esame delle domande di visto (1),
vista l'iniziativa della Repubblica federale di Germania,
considerando quanto segue:
(1) L'allegato 3, parte I, dell'Istruzione consolare comune contiene la lista comune dei paesi terzi i cui cittadini sono soggetti all'obbligo del visto di transito aeroportuale (VTA) in tutti gli Stati membri.
(2) Per quanto riguarda i cittadini etiopi, la Germania e i Paesi Bassi desiderano limitare l'obbligo di VTA alle persone che non siano titolari di un visto valido rilasciato per uno Stato membro o per uno Stato parte dell'accordo del 2 maggio 1992 sullo Spazio economico europeo, per il Canada, il Giappone o gli Stati Uniti d'America. È opportuno pertanto modificare di conseguenza l'allegato 3, parte I, dell'Istruzione...
(…)
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