Regione Umbria - Legge 15 luglio 2009, n. 94, “Disposizioni in materia di sicurezza pubblica” - Divieto di segnalazione dello straniero in condizioni di irregolarità di soggiorno che accede ai servizi sanitari.

Circolare della Giunta regionale della Regione Umbria - Direzione regionale sanità e servizi sociali del 7 agosto 2009.
Prot. n. 0126732

 
L'8 agosto 2009 entra in vigore la legge 15 luglio 2009, n. 94, “Disposizioni in materia di sicurezza pubblica”, pubblicata nel supplemento ordinario n. 128 alla GU del 24 luglio 2009. Poiché sono pervenute alla scrivente Direzione richieste di chiarimenti in merito alle modalità con cui il personale sanitario e amministrativo debba da un lato rispondere all’obbligo del divieto di segnalazione di cui all’art. 35 comma 5 del D.Lgs. n. 286 del 25 luglio 1998 e dall’altro debba parimenti rispondere all’obbligo di denuncia di cui agli artt. 361 e 362 c.p. di un reato perseguibile d’ufficio di cui è venuto a conoscenza nell’ambito delle proprie funzioni, con la presente nota si precisa quanto segue. Il D.Lgs. n. 286 del 25 luglio 1998, all’art. 35 comma 3 dispone che “ai cittadini stranieri presenti sul territorio nazionale, non in regola con le norme relative all’ingresso ed al soggiorno, sono assicurate, nei presidi...
 
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