Ratifica ed esecuzione della Convenzione consolare tra la Repubblica italiana e l'Ucraina, fatta a Kiev il 23 dicembre 2003.
Legge 15 dicembre 2005, n. 277
Gazzetta Ufficiale n. 3 del 4 gennaio 2006 (testo della Convenzione)
Testo in vigore dal: 5-1-2006
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
il Presidente della Repubblica
Promulga la seguente legge:
Art. 1. Autorizzazione alla ratifica
1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione consolare tra la Repubblica italiana e l'Ucraina, fatta a Kiev il 23 dicembre 2003.
Art. 2. Ordine di esecuzione
1. Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità all'articolo 76 della Convenzione stessa.
Art. 3. Copertura finanziaria
1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa di euro 5.870 annui a decorrere dall'anno 2005. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo...
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