Disposizioni in materia di sicurezza pubblica.

Legge 15 luglio 2009, n. 94
Gazzetta ufficiale n. 170 del 24 luglio 2009 - Suppl. Ordinario n. 128
Testo in vigore dall’8 agosto 2009.

- Parti estratte -

 
Art. 1. 1. La disposizione di cui all’articolo 61, numero 11-bis), del codice penale si intende riferita ai cittadini di Paesi non appartenenti all’Unione europea e agli apolidi. 2. All’articolo 235 del codice penale, il secondo comma è abrogato. 3. Il secondo periodo del primo comma dell’articolo 312 del codice penale è soppresso. 4. Dopo l’articolo 183 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, sono inseriti i seguenti: «Art. 183-bis. - (Esecuzione della misura di sicurezza dell’espulsione del cittadino di uno Stato non appartenente all’Unione europea e dell’apolide). – 1. L’espulsione del cittadino di uno Stato non appartenente all’Unione europea e dell’apolide dal territorio dello Stato è eseguita dal questore secondo le modalità di cui all’articolo 13, comma 4, del testo unico di cui al decreto...
 
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