Decisione che adotta i provvedimenti attuativi relativi al meccanismo di consultazione e alle altre procedure di cui all’articolo 16 del regolamento (CE) n. 767/2008 (VIS).
Decisione della Commissione del 5 maggio 2009 che adotta i provvedimenti attuativi relativi al meccanismo di consultazione e alle altre procedure di cui all’articolo 16 del regolamento (CE) n. 767/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente il sistema di informazione visti (VIS) e lo scambio di dati tra Stati membri sui visti per soggiorni di breve durata (regolamento VIS).
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 117/3 del 12 maggio 2009.
(I testi in lingua bulgara, ceca, estone, finlandese, francese, greca, italiana, lettone, lituana, maltese, olandese, polacca, portoghese, romena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca e ungherese sono i soli facenti fede)
(2009/377/CE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 767/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, concernente il sistema di informazione visti (VIS) e lo scambio di dati tra Stati membri sui visti per soggiorni di breve durata (regolamento VIS) (1), in particolare l’articolo 45, paragrafo 2, lettera e),
considerando quanto segue:
(1) L’articolo 16 del regolamento (CE) n. 767/2008 fornisce le regole d’uso del VIS per la consultazione e la richiesta di documenti. In attuazione dell’articolo 16 del regolamento VIS, è opportuno adottare misure relative all’elaborazione di norme concernenti lo scambio dei messaggi trasmessi dalle infrastrutture del VIS (specifiche VIS Mail). Tali messaggi non devono essere registrati nel VIS e i dati personali trasmessi devono essere utilizzati unicamente ai fini della consultazione delle autorità centrali competenti per i visti...
(…)
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