Trattato di amicizia, partenariato e cooperazione fra la Repubblica italiana e la Repubblica dell'Iraq, fatto a Roma il 23 gennaio 2007.
Legge 20 marzo 2009, n. 27
Gazzetta ufficiale n. 76 del 1° aprile 2009.
Testo in vigore dal: 2-4-2009
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1.
Autorizzazione alla ratifica
1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il Trattato di amicizia, partenariato e cooperazione fra la Repubblica italiana e la Repubblica dell'Iraq, fatto a Roma il 23 gennaio 2007.
Art. 2.
Ordine di esecuzione
1. Piena ed intera esecuzione è data al Trattato di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 17 del Trattato stesso.
Art. 3.
Disposizioni finanziarie
1. All'attuazione degli articoli 5, 6, 7, 10 e 14 del Trattato di cui all'articolo 1 si provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
2. Agli eventuali oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 16 del Trattato di cui all'articolo 1, fino ad un importo...
(…)
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