Governo: Disegno di legge recante misure contro la prostituzione approvato dal CdM l’11 settembre 2008.
Art. 1.
(Modifiche alla legge 20 febbraio 1958, n. 75)
1. All’art .1 della legge 20 febbraio 1958, n. 75, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
“Chiunque in luogo pubblico o aperto al pubblico esercita la prostituzione ovvero invita ad avvalersene è punito con l'arresto da cinque a quindici giorni e con l'ammenda da duecento a tremila euro.
Alla medesima pena prevista al secondo comma soggiace chiunque in luogo pubblico o aperto al pubblico si avvale delle prestazioni sessuali di soggetti che esercitano la prostituzione o le contratta.”
Art. 2.
(Prostituzione minorile e rimpatrio assistito)
1. L'articolo 600-bis del codice penale è sostituito dal seguente:
“Art 600-bis (Prostituzione minorile)
È punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 15.000 a euro 150.000 chiunque:
a) recluta o induce alla prostituzione una persona di età inferiore agli anni diciotto;
b) favorisce, sfrutta, gestisce, organizza o controlla la...
(…)
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