Decisione che modifica l’allegato 3, parte I dell’Istruzione consolare comune relativamente all’obbligo del visto aeroportuale per i cittadini di paesi terzi.
Decisione del Consiglio del 29 aprile 2008 (2008/374/CE)
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 129/46 del 17 maggio 2008.
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il regolamento (CE) n. 789/2001 del Consiglio, del 24 aprile 2001, che conferisce al Consiglio competenze esecutive per quanto concerne talune disposizioni dettagliate e modalità pratiche relative all’esame delle domande di visto (1),
vista l’iniziativa del Regno del Belgio, del Granducato di Lussemburgo e del Regno dei Paesi Bassi,
considerando quanto segue:
(1) L’allegato 3, parte I dell’Istruzione consolare comune contiene la lista comune dei paesi terzi i cui cittadini sono soggetti all’obbligo del visto di transito aeroportuale (VTA) in tutti gli Stati membri.
(2) Per quanto riguarda i cittadini ganeani e nigeriani, i Paesi del Benelux, la Germania, la Spagna e l’Italia desiderano limitare l’obbligo di VTA alle persone che non siano titolari di un visto valido rilasciato da Stati membri dell’Unione europea o da uno Stato parte dell’accordo del 2 maggio 1992 sullo Spazio economico...
(…)
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