Legge regionale Trentino-Alto Adige 21 settembre 2005, n. 7
Nuovo ordinamento delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza - aziende pubbliche di servizi alla persona
in BUR n. 40 del 4 ottobre 2005, Suppl. n. 1
(articolo estratto)
TITOLO II
Ordinamento del personale
CAPO I
Disposizioni generali
Art. 27
(Requisiti generali per l’accesso all’impiego)
1. I requisiti generali per l’accesso all’impiego sono:
a) l’idoneità fisica all’impiego;
b) la conoscenza della lingua italiana e tedesca, accertata ai sensi dell’articolo 28, per le aziende della provincia di Bolzano, nonché della lingua ladina per le aziende delle località ladine delle province di Trento e di Bolzano;
c) la cittadinanza italiana o di uno dei Paesi appartenenti all’Unione Europea, fatte salve le eccezioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 febbraio 1994, n. 174. In deroga a tale requisito, per quanto riguarda il personale sanitario non medico nella provincia di Trento, è consentito l’accesso all’impiego con contratto a tempo determinato anche a soggetti provenienti da Paesi extracomunitari.
2. I requisiti ulteriori e le modalità di assunzione del...
(…)
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