Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo Federale della Repubblica Federale di Jugoslavia sulla riammissione delle persone, con Protocollo esecutivo

Belgrado, 28 gennaio 2003
 
entrato in vigore il 1° aprile 2005 (in GU n. 215 del 15/9/2005 – Suppl. Ordinario n. 153) Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo Federale della Repubblica Federale di Jugoslavia, di seguito denominate "Parti Contraenti", ANIMATI dal desiderio di sviluppare le amichevoli relazioni fra i due Stati; AL FINE DI disciplinare la riammissione delle persone che non soddisfino o non soddisfino più i requisiti per l'ingresso o il soggiorno sul territorio della controparte; CONVINTI di contribuire in tal modo alla prevenzione ed al contrasto dell'immigrazione illegale; HANNO convenuto quanto segue: TITOLO I Articolo 1 Definizione dei concetti Al fine del presente Accordo: 1. Per la "persona che viene riammessa" si intende: a) la persona di cui sia stata accertata la cittadinanza di una delle Parti Contraenti; b) il cittadino di uno Stato terzo o apolide entrato illegalmente dal territorio di una delle Parti Contraenti nel territorio dell' altra Parte Contraente. 2....
 
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