Raccomandazione su un approccio coordinato alla transizione per uscire dalla protezione temporanea per gli sfollati provenienti dall'Ucraina.

Consiglio dell’Unione europea

(GUUE, C/2025/5129)


 
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 292, in combinato disposto con l'articolo 78, paragrafo 1, e l'articolo 79, paragrafo 1, vista la proposta della Commissione europea, considerando quanto segue: (1) La protezione temporanea per gli sfollati provenienti dall'Ucraina che non possono ritornare nel proprio paese o nella propria regione di origine a causa della guerra di aggressione della Russia nei confronti dell'Ucraina, attivata dalla decisione di esecuzione (UE) 2022/382 (1) del Consiglio e prorogata dalle decisioni di esecuzione (UE) 2023/2409 (2), (UE) 2024/1836 (3) e (UE) 2025/1460 (4) del Consiglio, è in vigore fino al 4 marzo 2027. Pur rimanendo una testimonianza della solidarietà dell'Unione con il popolo ucraino, la protezione temporanea è, per sua natura, temporanea. È pertanto necessario preparare una transizione graduale, sostenibile e ben coordinata per uscire da tale...
 
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