Esenzione dalla captazione degli identificatori biometrici per determinate categorie di richiedenti visto nazionale.
Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale
Decreto 8 maggio 2025
(GU serie generale, n. 111, 15 maggio 2025)
IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 recante «Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero» e, in particolare, l’art. 4, comma 4-bis;
Visto il decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202, convertito con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2025, n. 15 e, in particolare, l’art. 2, comma 3-bis;
Viste la Convenzione sulle relazioni diplomatiche, adottata a Vienna il 18 aprile 1961, e la Convenzione sulle relazioni consolari, adottata a Vienna il 24 aprile 1963, ratificate e rese esecutive ai sensi della legge 9 agosto 1967, n. 804;
Visto il regolamento (CE) n. 810/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, che istituisce un codice comunitario dei visti (Codice dei visti);
Visto il decreto del Ministro degli affari esteri 11 maggio 2011, recante «Definizione delle tipologie dei visti d’ingresso e dei...
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