Violazione dei termini nella procedura accelerata per la protezione internazionale: conseguenze sulla sospensione automatica del provvedimento secondo il Tribunale di Milano.
Lorenzo Chidini
Avvocato del Foro di Novara
1 maggio 2025
Con il decreto 7 aprile 2025 il Tribunale di Milano ha confermato l’orientamento consolidatosi in merito agli effetti della violazione dei termini di cui all’art. 28 bis, c. 1, lett. a) e b), d.lgs. n. 25/2008.
L’art. 28-bis, comma 1, del d.lgs. n. 25/2008 prevede che “La Questura provvede senza ritardo alla trasmissione della documentazione necessaria alla Commissione territoriale che adotta la decisione entro cinque giorni nei casi di: a) domanda reiterata ai sensi dell'articolo 29, comma 1, lettera b) […]”.
Ciò posto, occorre considerare che con la sentenza del 29 aprile 2024, n. 11399 la Corte di cassazione a sezioni unite ha enunciato il seguente principio di diritto: “in caso di ricorso giurisdizionale avente ad oggetto il provvedimento di manifesta infondatezza emesso dalla Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione Internazionale nei confronti di soggetto proveniente da Paese sicuro, vi è deroga al principio generale di sospensione...
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