Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Malta sulla rappresentanza di Malta da parte delle autorità consolari italiane nel rilascio dei visti per transito e breve soggiorno.
Roma, 27 Ottobre 2005.
Entrata in vigore: 1° Giugno 2007.
Gazzetta ufficiale n. 185 del 10 Agosto 2007 – Suppl. Ord. n. 179
Art. 1
La Repubblica Italiana rappresenta la Repubblica di Malta nell'ambito del presente accordo per il rilascio di visti di transito e di breve soggiorno nella Repubblica di Malta. Le Autorità Consolari Italiane, che opereranno nei limiti del presente accordo, saranno designate nella lista allegata che costituisce parte integrante dell'accordo. La rappresentanza potrà essere effettuata solo dopo che i rispettivi paesi ospitanti vi abbiano dato il proprio assenso.
Art. 2
Nel rilascio dei visti per Malta nell'ambito del presente accordo, vengono applicate tanto la normativa italiana quanto le disposizioni della U.E., incluse le disposizioni relative alle spese amministrative, assicurandosi che siano tutelati gli interessi della Repubblica di Malta, così come sono formulati nell'art. 3. Qualora le condizioni per il rilascio del visto non siano soddisfatte, il richiedente potrà rivolgersi alla competente autorità maltese.
Art. 3
Le autorità consolari italiane, nell'ambito del...
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