Modalità di presentazione della dichiarazione di presenza resa dagli stranieri per soggiorni di breve durata per visite, affari, turismo e studio di cui alla legge 28 maggio 2007, n. 68.

Decreto del Ministero dell'interno del 26 Luglio 2007
Gazzetta ufficiale n. 181 del 6 Agosto 2007.

 
IL MINISTRO DELL'INTERNO Vista la legge 28 maggio 2007, n. 68, recante “Disciplina dei soggiorni di breve durata degli stranieri per visite, affari, turismo e studio” e, particolarmente: l'art. 1, comma 1, in base al quale il permesso di soggiorno di cui all'art. 5 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, non è richiesto per i cittadini stranieri che abbiano fatto ingresso in Italia per visite, affari, turismo o studio, qualora la durata del soggiorno stesso sia non superiore a tre mesi; l'art. 1, comma 2, in base al quale lo straniero al momento dell'ingresso o, in caso di provenienza dai Paesi dell'area Schengen, entro otto giorni dall'ingresso, è tenuto a dichiarare la sua presenza, rispettivamente all'autorità di frontiera o al questore della provincia in cui si trova, secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro dell'interno; Visto il decreto legislativo 25 luglio 1988, n. 286, recante il testo unico delle disposizioni concernenti la...
 
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