DL 145/2024: le modifiche all’articolo 4-bis TUI, ovvero come banalizzare uno dei principali strumenti giuridici del percorso di integrazione dell’immigrato.
Raffaele Miele
1 novembre 2024
L’articolo 1, comma 1, lettera b), del decreto-legge 145/2024, ha introdotto nell’articolo 4-bis, comma 2, secondo periodo, TUI, Accordo di integrazione, le parole “con le modalità di cui all’articolo 22, comma 6”.
Di conseguenza, il comma 2 oggi stabilisce: “2. La stipula dell’Accordo di integrazione, con le modalità di cui all'articolo 22, comma 6, rappresenta condizione necessaria per il rilascio del permesso di soggiorno”.
Lo stesso comma 6 dell’articolo 22 è stato sostituito e oggi stabilisce: “Entro otto giorni dall'ingresso del lavoratore straniero nel territorio nazionale, il datore di lavoro e il lavoratore straniero sottoscrivono, mediante apposizione di firma digitale o altro tipo di firma elettronica qualificata, il contratto di soggiorno… Il lavoratore può altresì firmare il contratto in forma autografa. L’apposizione della firma digitale o … del datore di lavoro sulla copia informatica del contratto firmato in forma autografa dal lavoratore...
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