Disposizioni urgenti in materia di procedure per il riconoscimento della protezione internazionale.
Decreto-legge 23 ottobre 2024, n. 158
(GU serie generale, n. 249, 23 ottobre 2024)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87, quinto comma, della Costituzione;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell’attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri» e, in particolare, l’articolo 15;
Visto il decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, recante «Attuazione della direttiva 2005/85/CE recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato»;
Vista la direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013;
Vista la sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea, del 4 ottobre 2024 (causa C-406/22), che dichiara che «l’articolo 37 della direttiva 2013/32/UE deve essere interpretato nel senso che osta a che un paese terzo sia designato come Paese di origine sicuro quando alcune parti del suo territorio non soddisfano le condizioni materiali per tale designazione, stabilite...
(…)
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