Legge regionale Emilia-Romagna, 1 agosto 2005, n. 17

Norme per la promozione dell'occupazione, della qualità, sicurezza e regolarità del lavoro.
Bollettino Ufficiale n. 106 dell'1 agosto 2005

 
Il Consiglio regionale ha approvato Il Presidente della Giunta regionale promulga la seguente legge: CAPO I PRINCIPI GENERALI Art. 1 Principi 1. Con la presente legge la Regione, nel rispetto della Costituzione, dei principi fondamentali della legislazione nazionale e dell'ordinamento dell'Unione europea e dello Statuto regionale, riconoscendo il diritto al lavoro di ogni donna e uomo, contribuisce alla promozione dell'occupazione ed alla sua qualità come definita dalla presente legge, alla valorizzazione delle competenze e dei saperi delle persone, all'affermazione dei loro diritti nelle attività lavorative e nel mercato del lavoro, all'attuazione del principio delle pari opportunità, quali fondamenti essenziali per lo sviluppo economico e sociale del territorio. 2. La Regione esercita le proprie competenze legislative ed amministrative in materia di tutela e sicurezza del lavoro, nel rispetto delle competenze dello Stato, in particolare di quelle relative all'ordinamento...
 
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