“In direzione ostinata e contraria”: gli orientamenti della giurisprudenza amministrativa sul permesso di soggiorno per residenza elettiva.
Raffaele Miele
1 gennaio 2024
Un passo indietro.
Al 25 novembre 2004, data di entrata in vigore del DPR 18 ottobre 2004, n. 334, Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, in materia di immigrazione, né la fonte primaria (il TUI) né quella secondaria (il DPR n. 394/1999) contemplavano una specifica disciplina del permesso di soggiorno per residenza elettiva. Non che l’ordinamento avesse escluso fino a quella data la possibilità di ingresso e soggiorno da parte dello straniero intenzionato a trasferire la sua residenza in Italia, ma tale opportunità era strettamente riservata ai soli titolari di un visto: fino alla seconda metà degli anni ’80 un visto per turismo e dichiarazione di soggiorno prorogabile dalla Questura e, successivamente (ai sensi delle circolari MAE n. 8 del 17 settembre 1997 e del 27 luglio 1998), un visto per dimora e corrispondente permesso di soggiorno, senza alcuna possibilità di beneficiarne da parte di stranieri...
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