Accertata l’inerzia della Questura a rilasciare il titolo di soggiorno provvisorio a seguito della sospensiva pronunciata dal giudice di merito nell’ambito del ricorso avverso il diniego di rinnovo del permesso per protezione speciale, si ordina all’Amministrazione di provvedere entro 10 giorni, altresì fissando una penalità di mora di euro 50,00 per ogni giorno di ritardo (art. 614 bis...
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