Ambito: Amministrativo - Competenza: TAR Data: 5/1/2024
La Rappresentanza diplomatica ha la facoltà, e non l’obbligo, di convocare a colloquio il soggetto che richiede un visto di ingresso per entrare nel territorio nazionale (art. 21, co. 8, reg. CE n. 810/2009). Ne consegue che la circostanza per cui tale colloquio non si sia svolto non inficia di per sé la legittimità del provvedimento di diniego del visto per motivi di studio.[Nella...
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