La celerità di trattazione richiesta dai giudizi in materia di protezione internazionale non impone di individuare per essi un più breve termine di ragionevole durata, potendo anzi la necessità di svolgere un esame completo e adeguato della richiesta di protezione richiedere lo svolgimento di un procedimento di durata maggiore. Ne segue che sono infondate le questioni di legittimità...
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