È cassata con rinvio la decisione che, a fronte di un buon livello di effettiva integrazione in Italia del richiedente (testimoniato dal costante svolgimento di regolare attività lavorativa e dall’acquisita conoscenza della lingua italiana), nega la protezione umanitaria escludendo una situazione personale di vulnerabilità soggettiva e oggettiva sul rilievo che egli proviene da un Paese...
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