Il periodo trascorso dal richiedente protezione nel c.d. “Paese di transito” rileva ove, per il vissuto in quel Paese, abbia influito sulla vita personale dello straniero integrando una condizione di vulnerabilità. Spetta al richiedente allegare le violenze e le vessazioni subite nel Paese di transito indicandole come fatti influenti sulla propria personalità, mentre spetta al giudice trarne...
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