a. Il dovere di cooperazione istruttoria del giudice della protezione internazionale è disancorato dal principio dispositivo e libero da preclusioni e impedimenti processuali. Una volta che il richiedente ha assolto l’onere di allegare i fatti costituitivi della propria personale esposizione al rischio, opera il potere-dovere del giudice di accertare se e in quali limiti la situazione del Paese...
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