In materia di protezione internazionale, spetta in linea di principio all’interessato provare che, in caso di rimpatrio, egli corre il rischio reale di subire torture o trattamenti inumani o degradanti. Tuttavia, la disciplina sull’onere probatorio non può pregiudicare l’effettività dei diritti fondamentali – di carattere assoluto e inderogabile – tutelati dall’art. 3 CEDU e, in...
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