Il passaggio per linea femminile, intervenuto in epoca anteriore alla Costituzione durante la vigenza degli artt. 1, n. 1 e 10 n. 1, legge n. 555/1912, non interrompe la trasmissione della nazionalità italiana. Infatti, la dichiarazione di incostituzionalità (artt. 3 e 29 Cost.) di dette disposizioni travolge anche le situazioni già esaurite al 1° gennaio 1948, atteso che la natura di status...
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