Dal disposto degli artt. 28-bis e 28-ter d.lgs n. 25 del 2008 emerge che la valutazione di infondatezza della domanda di protezione internazionale è logicamente antecedente rispetto all’adozione della procedura accelerata e al conseguente dimezzamento del termine d’impugnazione e, pertanto, tale procedura non può essere “recuperata a posteriori” a seconda del contenuto della decisione...
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