In sede di opposizione all’espulsione ex art. 19, co. 1, TUI, il giudice di pace è tenuto, quanto alle ragioni umanitarie nuove addotte dal ricorrente, ad un dovere di cooperazione istruttoria pari a quello del giudice che ha statuito sulla domanda di protezione. È pertanto cassata con rinvio la decisione del giudice di pace che non abbia accertato, anche mediante verifiche officiose sulla...
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