Benché la Convenzione non osti di per sé alla designazione di uno Stato come “sicuro”, il rispetto dell’art. 3 CEDU impone agli Stati di verificare l’adeguatezza dell’accesso alle procedure d’asilo in detto Paese e di escludere il rischio di respingimenti a catena verso Stati dove i richiedenti incorrono notoriamente nel rischio di trattamenti inumani e degradanti.Non costituisce...
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