L’estradizione c.d. esecutiva di un cittadino UE da uno Stato membro diverso da quello di cittadinanza verso uno Stato terzo è consentita dal diritto dell’Unione nel rispetto degli artt. 18 e 21 TFUE. Secondo la giurisprudenza della Corte di giustizia, lo Stato membro richiesto dell’estradizione deve assicurare a tale cittadino lo stesso trattamento dei cittadini nazionali, quando il...
(…)
Segue nello spazio riservato agli abbonati
Contenuto completo visibile previo abbonamento
Se sei già abbonato a Immigrazione.it accedi al portale con le tue credenziali per proseguire.